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In questa sezione pubblico le risposte alle domande che mi vengono poste dai visitatori del sito, in merito a chiarimenti su aspetti tecnici, a consigli e/o pareri riguardanti i vari settori della pratica professionale in relazione all'esperienza acquisita nel corso degli anni.
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Salve, sono un giovane Ingegnere (alla prima esperienza per quanto riguarda gli incarichi pubblici) a cui l'anno scorso e' stata affidata la progettazione di una pubblica illuminazione nel mio Comune (Perdifumo); e' stata fatta la gara d'appalto e adesso il tecnico comunale mi ha detto che bisogna procedere con la consegna dei lavori. Volevo sapere 1)se la DITTA deve presentarmi il DURC e il POS e cosa altro? 2)se io devo presentare un inizio lavori al Comune e con quali allegati? 3)se c'e' qualche altro documento da presentare? Grazie Ing. Marco Spinelli
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Risposta: -per il DURC: il RUP in fase di espletamento della gara doveva già acquisire il DURC. Comunque si ricordi che per ogni SAL e quindi per i pagamenti l'Impresa dovrà produrre il DURC.....,. Se Lei è anche Coordinatore per la Progettazione e per l'esecuzione dei lavori occorre verificare la regolarità contributiva dell'Impresa ecc..ecc.; - il POS è fondamentale in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento e dovrà essere trasmesso dall'Impresa al D.L. ed al RUP dell'Ente. Per la consegna dei lavori occorre redigere un verbale di consegna......(il modello è scaricabile dal sito) dopo aver ottenuto l'autorizzazione del RUP e la disponibilità delle aree.... poi inviare la notifica preliminare se rientra nelle disposizioni dell'art.11 del D.lgs494/96 e s.m.i. Comunque visto che Lei è di Perdifumo(SA) può contattarmi telefonicamente (cercherò di essere più chiaro) e darti qualche consiglio utile.....naturalmente tutto GRATIS. Buon Lavoro giovane ingegnere per la tua prima esperienza.
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vorrei ristrutturare un immobile di mia proprietà situato a ridosso della famosa statale 231(loc Biglini) che attualmente è più alta di 1mt rispetto al piano terra. posso avazare diritti di sopraelevazione per ottenere i due piani di 2,70 mt (attualmente il piano terra è 2,50) considerando che ho il tetto allineato ad un vicino e che dal comune (alba 12051) non mi concedono il permesso (dice il mio geometra) NB: dall' altro lato della statale costruiscono un palazzo di 3 piani
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dipende dal contenuto dello strumento urbanistico vigente del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA (CN) (zonizzazione, disponibilità volumetrica, distanze..... ecc. ). (Risposta ovvia) per una domanda poco chiara.
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Ing. Ruocco, mi è stato commissionato un lavoro di sistemazione di una zona montana con relativa cascina, ma ad un lato questa zona presenta un terrapieno che necessita di un intervento di mitigazione del rischio. Questo intervento vorrei realizzarlo tramite la realizzazione di terre armate, visto che ha un altezza di circa 15 metri. E fin qui no penso ci siano problemi! Il problema è che al di sotto di questo terrapieno e per la precisione ad una distanza di circa 5 metri, dal piede dello stesso, finisce la proprietà del committente ed inizia quella di una terza persona. Come lei ben sa essendo molto alto l'intervento necessita di una pendenza adeguata la quale mi porterebbe a tagliare buona parte della proprietà del committente. La domanda che le vorrei porre è: per opere di mitigazione del rischio si va in deroga ai regolamenti comunali per quanto riguarda la distanza dai confini? Potrei posizionare il piede dell'opera sul confine? In questo caso quale distanza massima dovrei mantenere nel caso non posso posizionarmi sul confine? In attesa di una sua rsposta le porgo cordiali saluti. Ing. Russo Antonio
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Risposta in fase di elaborazione.
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Sto eseguito la progettazione strutturale per la ristrutturazione di un edificio scolastico esistente. Ho applicato quindi l’Ordinanza 3274 per la progettazione di nuovi elementi portanti, mentre per la verifica sismica della muratura esistente sono in dubbio se poter utilizzare il metodo POR oppure No.
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(Risposta ad un Ing. di Albaredo (TV)) La verifica va condotta sull'intera struttura (costituita da maschi di progetto e da maschi esistenti), applicando o l'ordinanza 3274 o la vecchia normativa (per adesso fino a dicembre 2007). Separare le due cose (tra maschi esistenti e di progetto) si falsa il comportamento dell'intera struttura. Quindi occorre valutare quale sia il metodo più corretto che non è facile. Ricordo .... -il Metodo POR (quello più conosciuto); - il modello a telaio equivalente; - analisi statiche non linerae evolute (analisi pushover) - analisi sismica non lineare. Quindi aggiungerei che la legge di comportamento meccanico degli elementi murari non sia lineare (modello elasto-plastico). la crisi per taglio o per felssione può invalidare la resistenza di un elemento , delegando ad altri elementi ancora resistenti la capacità di sostenere l'azione sismica. La non reagenza a trazione della muratura può annullare di colpo rigidezze e resistenze di elementi che siano soggetti, nel corso dell'evento sismico, a deformazioni di trazione. Ne consegue che le analisi lineari necessariamente non colgono la capacità resistente della strttura. Non si può risolvere lineramente la struttura "ricordandosi" della non resistenza a trazione del materiale solo nelle verifiche finali. Oltretutto, i risultati ottenuti possono essere veramente scarsi: è sufficiente che un piccolo elemento, magari un maschio di secondaria importanza, sia non verificato, per abbassare di fatto il livello di azione sismica sostenibile dall'edificio, la cui resistenza deve essere, nel contesto lineare, identificata con quella della sua parte più debole. Per tali motivi, la muratura viene studiata appropriatamente solo con l'analisi non lineare (infatti già il metodo Por operava in tale campo). saluti Ing. Gerardo Aniello Ruocco - Futani (SA).
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Egr. Ing. Ruocco, volevo un suo parere cira una sopraelevazione di un piano terra posto sul confine. Il proprietario di un piano terra, posto sul confine, puo sopraelevare lo stesso anche se la sopraelevazione del vicino è posta ad una distanza di mt. 2,50 dal confine? Il Comune di Botricello ha variato le norme tecniche, regolarmente approvate dal C.U.R., per cui secondo quest'ultime in caso di demolizione e ricostruzione o sopraelevazione di un fabbricato, valgono le distanze preesistente, in deroga alla distanza minima di m. 10 tra fabbricati.
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Risposta ad un Geom. di Botricello (CZ) Se le norme tecniche approvate dicono che valgono le distanze preesistenti nei casi che lei ha elencato rispondo che ciò sia possibile. Ma il tutto va esaminato con le norme tecniche sulle costruzioni .... e leggere attentamente quello che le norme tecniche approvate dal C.U.R. dicono in merito, senza ombra di dubbio o interpretazioni fantasiose o immaginarie. Buon lavoro Ing. Gerardo Aniello Ruocco - Futani (SA).
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Ing. Gerardo Aniello RUOCCO STUDIO DI INGEGNERIA Corso Umberto I 201 84050 FUTANI (SA) Tel.: 0974/953091 Fax: 0974/953914 Cell.: 339 3 105 105 E-mail: inggar@tin.it CF: RCCGRD63M10D832W P.IVA: 02855580656
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